Statuto

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE D'INFORMAZIONE 
Piemondo.Onlus.
I- DENOMINAZIONE
Art.1
È stata costituita in Torino, nell'assemblea del quindici febbraio dell'anno duemilacinque.  l'associazione senza scopo di lucro denominata ufficialmente: ASSOCIAZIONE INTERULTURALE D'INFORMAZIONE PIEMONDO ONLUS, 
in abbreviato: PIEMONDO Onlus.
Art.2
L'associazione ha sede in Torino, al N° 23 di Via Finalmarina,
Potrà essere trasferita la propria sede legale con semplice deliberazione dell'assemblea dei soci assunta in sede ordinaria. Potranno essere altresì istituite agenzie, filiali, altri punti o centri operativi locali con semplice delibera consigliare.
II- FINALITÀ E OGGETTO
Art.3
Art.3.1. L'associazione è senza scopo di lucro. Prosegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non potrebbe in nessun caso svolgere altre attività che quelle citate nel presente statuto.
Art.3.2. Piemondo Onlus è una associazione di operatori dei media e dell'informazione immigrati in Italia da paesi terzi. Convinti che il trattamento discriminatorio dell'immagine dell'immigrato nei mezzi di comunicazione è un fatto che reca danni morali e psicologici non indifferenti alla stessa persona dell'immigrato, rendendo così difficile la convivenza pacifica e lo scambio positivo tra immigrato e società d'accoglienza; Convinti altresì che relazioni basate sui pregiudizi, sulle discriminazioni e sulla diffidenza portano danni non solo alle comunità minoritarie ma all'intera società aumentando il clima di tensione, di insicurezza e i rischi di violenze;  Gli aderenti all'associazione, in solidarietà con le comunità immigrate, considerate socialmente svantaggiate, e nell'interesse dell'intera società, vogliono agire nel settore di loro competenza (l'informazione) per migliorare l'immagine nei mezzi d'informazione e cercare di diminuire pregiudizi e discriminazioni nei loro confronti.
Art.3.3. ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, l'associazione si prefigge quale scopo l'azione informativa, culturale, educativa ed operativa in tutti gli ambiti del territorio. Si propone di contribuire al raggiungimento di una percezione migliore degli stranieri in Italia in genere e in Piemonte in particolare, per la valorizzazione della loro esperienza, il favoreggiamento della loro aggregazione e la sensibilizzazione alle grandi problematiche relative al loro sviluppo e alla loro maturazione e inserimento nella società. Sarà anche compito dell'Associazione di porsi contro la diffusione di atteggiamenti xenofobi e razzisti
Art.3.4. I suoi obbiettivi principali sono:
·     Protezione dei diritti civili degli immigrati attraverso la promozione di un trattamento mediatico etico della figura dell'immigrato in Italia e la lotta contro pregiudizi, discriminazioni e razzismo,
·      Rilevare, denunciare e schierarsi chiaramente contro i discorsi xenofobi, le discriminazioni e le campagne di odio razziale, culturale o religioso,
·      Sottolineare l'apporto umano, culturale, linguistico, professionale ed economico alla società d'accoglienza dei nuovi cittadini in alternativa alla diffusa percezione di essi come pericolo, peso o emergenza  
·      Mettere in risalto la diversità e la ricchezza che portano questi cittadini provenienti da tutte le parti del mondo contro le immagini stereotipate
·      Ridare all'atto migratorio tutta la sua dignità di scambio a pari livelli di bisogno
·      La creazione di proposte di informazione pubblica rivolte al mondo dell'immigrazione per facilitare l'adattamento all'ambiente di accoglienza e per mettere alla portata di tutti le possibilità sociali, economiche, sanitarie, formative e culturali che offre loro il territorio,
·      Promuovere informazione, proposte formative e progetti orientati verso l'incontro, la cooperazione e lo scambio culturale,
·   Creare una rete di formazione e di informazione al fine di rendere accessibili ed efficienti le proposte promosse dall'associazione.
·      Lavorare in rete con tutte le realtà territoriali che proseguono gli stessi obiettivi.
Art.3.5. A tale fine:
·      Edita materiale informativo, culturale, letterario, artistico e scientifico di tipo cartaceo, audiovisivo, magnetico, elettronico o su qualsiasi altro supporto ritenuto necessario o tutt'altro prodotto in grado di permettere la realizzazione degli obbiettivi dell'associazione;
·      Riproduce e pubblica volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
·      Crea e gestisce, autonomamente o in collaborazione, biblioteche,videoteche, audioteche, e laboratori multimediali,
·      Promuove ed organizza programmi culturali, corsi di formazione, seminari, conferenze, laboratori, convegni, spettacoli, mostre, viaggi e scambi culturali, campagne d'informazione o altre attività culturali, informative o formative ritenute necessarie per raggiungere le proprie finalità;
·      Collabora con organizzazioni ed enti privati e pubblici, locali, nazionali, esteri o internazionali per la promozione comune dello scambio culturale, della conoscenza reciproca fra varie culture e per la riabilitazione della figura dell'immigrato,
·      Pone in essere inoltre ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per il proseguimento degli scopi istituzionali. 
III- I SOCI
Art.4
L'associazione è composta da:
-        soci fondatori
-        soci ordinari
-        membri onorari
Art.4.1. SOCI FONDATORI
Sono i firmatari dell'atto costitutivo.
Art.4.2. SOCI ORDINARI
In qualità di soci ordinari possono aderire all'Associazione  gli interessati a perseguire gli scopi dell'Associazione e le sue attività.
Possono entrare a far parte dei soci tutte le persone che condividono le stesse idee e vogliono proseguire gli stessi obiettivi dell'associazione come espressi nell'articolo 3 di questo stesso documento.
Art.4.3. MEMBRI ONORARI
Sono invitate dal direttivo a diventare Membri Onorari, senza nessun impegno di partecipazione, quota d'iscrizione o quota associativa, tutte le persone che pur non avendo richiesto l'adesione all'Associazione gli sono state vicine e l'hanno aiutata nel compimento delle sue attività. I membri onorari possono essere invitati ad assistere alle assemblee in qualità di osservatori ma non hanno diritto al voto (neanche con una delega di uno socio ordinario) né ad assumere una delle cariche sociali previste dal presente statuto. 
Art.5
Chi intende essere ammesso quale socio dell'associazione deve farne la richiesta scritta al consiglio direttivo che deciderà sull'ammissione o meno entro i limiti di tempo decisi dal regolamento interno. Nel caso di rifiuto il direttivo deve specificarne, per scritto i motivi. Il richiedente ha diritto ad un ricorso. In tal caso sarà la prossima assemblea generale dei soci a decidere in modo definitivo e inappellabile l'ammissione o non del richiedente.
 
Art.6
Essere socio vuol dire pagare la quota sociale, partecipare attivamente ad una o più delle attività dell'associazione, partecipare alle assemblee ordinari o straordinari dei soci e averci diritto di presentarsi alle elezioni degli altri organi sociali, averci diritto a un voto (e solo a uno) secondo il principio di una persona un voto.
Art.7
I soci sono tenuti ad osservare lo statuto, il regolamento interno e tutte le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.
Art.8
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Art.9
Il recesso è concesso a qualunque socio in qualsiasi momento.
Art.10
10. 1. Il consiglio direttivo può espellere il socio che non osserva le disposizioni dello statuto, le deliberazioni degli organi sociali, che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione, non risulti in regola con il pagamento delle quote sociali, o ancora risulti  essere assente in modo non giustificato ad almeno due consecutive riunioni assembleari.
10. 2. Il consiglio direttivo espelle deliberando in riunione ordinaria e mandando al socio una lettera di esclusione motivata. Il socio escluso ha diritto ad un ricorso. In tal caso sarà la prossima assemblea generale dei soci a decidere in modo definitivo e inappellabile l'esclusione o non del socio.
IV- IL PATRIMONIO SOCIALE
Art.11
Le entrate dell'associazione sono costituite:
·      Dall'introito delle quote sociali, siano esse di natura ordinaria che straordinaria. Le quote sociali sono deliberate ogni anno dal consiglio direttivo.
·      Dai contributi, donazioni, lasciti, elargizioni e/o contributi di soci e/o terzi soggetti, fra cui imprese individuali e/o collettive, enti pubblici e/o privati,
·      Dai corrispettivi derivanti dalle convenzioni/contratti stipulati con enti/società pubbliche e private,
·      Da ogni altro provento derivante dalle iniziative di cui all'Art.3 del presente statuto.
Art.12
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio morale e finanziario e il rendiconto consuntivo annuale sarà obbligatoriamente redatto alla fine di ogni esercizio sociale (un anno) e sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale ovvero al massimo entro sei mesi . qualora richiedano particolari esigenze.
Art.13
L'associazione non potrà in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione  eventuali fondi accumulati e il residuo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'Art.3 e per eventuali nuovi impianti o attrezzature.
V- GLI ORGANI SOCIALI
Art.14
Gli organi sociali dell'associazione sono:
1-        Il presidente
2-        l'Assemblea Generale dei Soci,
3-        il Consiglio Direttivo 
VI- IL PRESIDENTE
Art.15
15. 1. Il Presidente:  ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
15. 2. Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea generale dei soci. Di tutti i candidati al consiglio direttivo è eletto presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.
15.3. . Per la natura stessa dell'associazione così come dei suoi obiettivi deve essere un orientamento privilegiato quello di eleggere sempre alla presidenza dell'Associazione una persona che ha vissuto di persona il percorso migratorio da uno stato estero verso l'Italia.
VII- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.16
L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in modo ordinario o straordinario, la convocazione deve effettuarsi entro otto giorni dalla data fissata per la prima adunanza.
Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno il terzo dei soci e deliberano a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Nel caso della mancanza del numero legale dei soci in prima adunanza, la seconda adunanza deve avere luogo almeno 7 giorni dopo la prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, che delibereranno a maggioranza assoluta.
Art.17
L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria da:
17. 1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni anno alla fine dell'esercizio sociale dopo il 31 dicembre per la presentazione e l'approvazione del bilancio morale e finanziario, per la definizione dei progetti e del programma d'azione futuri.
17. 2. Alla fine dei due anni d'incarico sociale del Consiglio Direttivo l'assemblea generale ordinaria elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo per i due anni successivi.
17. 3. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per i motivi previsti dagli articoli
17,18e 23, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Art.18
L'Assemblea dei Soci è in riunione straordinaria quando si riunisce per deliberare
"        Su ogni questione istituzionale inerente la vita dell'associazione,
"        Sulle modifiche da apportare allo statuto.
In tal caso l'adunanza dell'assemblea dei soci è validamente costituta sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 3/4 dei soci che dovranno deliberare a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.19
L'assemblea in riunione straordinaria può altresì deliberare sulla liquidazione e lo scioglimento dell'associazione stessa, ma in tal caso l'adunanza è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci, che dovranno deliberare a maggioranza assoluta.
Art.20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e da un Segretario di Sessione eletto tra i soci presenti.
Partecipano all'Assemblea dei Soci tutti i soci che abbiano versato la quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nell'assemblea.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le indicazioni dell'assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei soci per consultazione.
VII- CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.21
21. 1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci.
21. 2. Il consiglio direttivo è direttamente eletto dall'assemblea dei soci
21.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente e dura in carica due anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal presidente o da almeno la metà dei consiglieri.
21.4. Per la sua natura e per coerenza con i suoi obiettivi, l'associazione Piemondo dovrà eleggere un consiglio direttivo formato da almeno 50%+1 di cittadini di origine non italiana, residenti in Italia (avendo acquisito o non la cittadinanza italiana)
Art.22
Il consiglio direttivo elegge al suo interno :
. 1 Vice Presidente:                            
. 1 Segretario Generale:        
. 1 Vice segretario
. 1 Tesoriere
·      Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza di questo, ne assume le mansioni;
·      Il Segretario Generale: cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; è il responsabile nei confronti dell'assemblea dei soci, del Presidente e del resto del Consiglio, della tenuta aggiornata e in ordine di tutti i verbali delle riunioni, delle delibere e dell'archivio amministrativo dell'associazione.
·      Il Tesoriere: il tesoriere tiene i conti dell'associazione. Gestisce con il presidente i conti bancari e co-firma gli assegni. È suo compito preparare e presentare all'asemblea generale dei soci un reso conto chiaro e dettagliato del bilancio economico dell'associazione.
·      Il Vice segretario asseconda il Segretario Generale nella gestione amministrativa dell'Associazione;
·   Il Consiglio Direttivo:  può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti le esigenze legate alle attività dell'associazione.
Art.23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
·      Redigere i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee stabilite dall'assemblea dei soci;
·      Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
·      Approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
·      Deliberare sugli argomenti ad esso attribuiti dal presente Statuto;
·      Più in generale coordinare ed esercitare l'intera attività associativa.
·      Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
IX- ELETTIVITÀ E GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Art.24
24.1. Le persone investite delle cariche sociali previste dal presente statuto: Presidente, 1° Vice Presidente, Segretario Generale, vice Segretario, Tesoriere e altro eventuale membro del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci e non possono in nessun caso essere nominati con modalità diverse.
24.2. Le suddette cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.
Il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle attività previste dall'Art.3 è altresì previsto anche per i soci ordinari.
X- SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.25
In caso di scioglimento dell'associazione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.
Nel caso di cessazione, l'intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate, è devoluto ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale  o a fini di pubblica utilità.
XI- CONTROVERSIE
Art.26
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci relativamente ai rapporti sociali, e tra essi e i membri del Consiglio Direttivo e/o l'Associazione, escluse quelle non compromissibili per legge, saranno deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, composto da tre o più arbitri, sempre in numero dispari, da nominarsi uno da ciascuna delle parti e uno con funzioni di presidente d'accordo con quelli nominati dalle parti, fra soggetti non coinvolti nel contenzioso, o in mancanza d'accordo dal presidente del tribunale di Torino, il quale provvederà a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fattale con lettera raccomandata.
Il collegio arbitrale avrà sede a Torino e dovrà decidere secondo equità quale amichevole compositore senza formalità di procedura, deliberando anche a semplice maggioranza, entro novanta giorni dalla accettazione dell'incarico e motivando la sua decisione.
XII- RINVIO A NORME DI LEGGE
Art.27
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge compatibili con le clausole di cui al presente statuto relative alle associazioni prive di finalità di lucro. 
Stabilito dall'assemblea costitutiva, a Torino, lì 15 febbraio 2005
Il Presidente.                                                                                        Il segretario Generale.
Karim METREF                                                                                       Alvaro Duque
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